(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 45 dell'8 novembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. Sostituzione dell'art. 1 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 1. L'art. 1 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonche' delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale", gia' modificato dall'art. 1 della legge regionale 23 aprile 1985, n. 41, e' cosi' sostituito: "Art. 1 (Regimi di tutela delle aree protette). - 1. Ai fini della conservazione, del recupero e della valorizzazione dei beni naturali e ambientali del territorio della Lombardia, tenuto conto degli interessi locali in materia di sviluppo economico e sociale, in attuazione dei principi costituzionali e statutari, la regione, anche in collaborazione con gli enti locali e coordinandone gli interventi, definisce con la presente legge il piano generale delle aree regionali protette di interesse naturale ed ambientale; le aree protette individuate dal piano sono assoggettate ai seguenti regimi di tutela: a) parchi naturali, intesi quali zone aventi le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), caratterizzate da un elevato grado di naturalita' e comunque destinate a funzioni prevalentemente di conservazione e ripristino dei caratteri naturali; a tali aree si applica la disciplina di cui al titolo III della legge n. 394/1991 e al capo II della presente legge; b) parchi regionali, intesi quali zone che, costituendo generale riferimento per la comunita' lombarda, sono organizzate in modo unitario, con preminente riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell'ambiente e di uso culturale e ricreativo, nonche' con riguardo allo sviluppo delle attivita' agricole, silvicole e pastorali e delle altre attivita' tradizionali atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunita' residenti; c) riserve naturali, intese quali zone specificamente destinate alla conservazione della natura in tutte le manifestazioni che concorrono al mantenimento dei relativi ecosistemi; d) monumenti naturali, intesi quali singoli elementi o piccole superfici dell'ambiente naturale di particolare pregio naturalistico e scientifico, che devono essere conservati nella loro integrita'; e) altre zone di particolare rilevanza naturale e ambientale da sottoporre comunque a regime di protezione. 2. Su aree appartenenti ad uno stesso ambito territoriale comprese nel piano generale delle aree protette possono essere istituiti diversi regimi di tutela. 3. Il piano generale delle aree protette di interesse naturale ed ambientale costituisce il quadro di riferimento per gli interventi regionali di cui al precedente primo comma e di indirizzo per gli atti di programmazione di livello regionale e locale che riguardino comunque le aree protette ai sensi della presente legge.".