(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
         della Regione Lombardia n. 45 dell'8 novembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
     Sostituzione dell'art. 1 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86
 
  1.  L'art.  1  della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 "Piano
generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e  la
gestione  delle  riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonche'
delle aree di particolare  rilevanza  naturale  e  ambientale",  gia'
modificato  dall'art.  1 della legge regionale 23 aprile 1985, n. 41,
e' cosi' sostituito:
  "Art.  1 (Regimi di tutela delle aree protette). - 1. Ai fini della
conservazione, del recupero e della valorizzazione dei beni  naturali
e  ambientali  del  territorio  della  Lombardia,  tenuto conto degli
interessi locali in materia  di  sviluppo  economico  e  sociale,  in
attuazione dei principi costituzionali e statutari, la regione, anche
in collaborazione con gli enti locali e coordinandone gli interventi,
definisce  con  la  presente  legge  il  piano  generale  delle  aree
regionali protette di  interesse  naturale  ed  ambientale;  le  aree
protette  individuate  dal piano sono assoggettate ai seguenti regimi
di tutela:
   a) parchi naturali, intesi quali zone aventi le caratteristiche di
cui all'art. 2, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n.  394  (legge
quadro  sulle  aree  protette), caratterizzate da un elevato grado di
naturalita'  e  comunque  destinate  a  funzioni  prevalentemente  di
conservazione  e  ripristino  dei  caratteri naturali; a tali aree si
applica la disciplina di cui al titolo III della legge n. 394/1991  e
al capo II della presente legge;
   b)  parchi  regionali, intesi quali zone che, costituendo generale
riferimento per la  comunita'  lombarda,  sono  organizzate  in  modo
unitario,  con  preminente riguardo alle esigenze di protezione della
natura e dell'ambiente e di uso culturale e ricreativo,  nonche'  con
riguardo   allo   sviluppo  delle  attivita'  agricole,  silvicole  e
pastorali e delle altre attivita' tradizionali  atte  a  favorire  la
crescita economica, sociale e culturale delle comunita' residenti;
   c)  riserve  naturali,  intese quali zone specificamente destinate
alla conservazione  della  natura  in  tutte  le  manifestazioni  che
concorrono al mantenimento dei relativi ecosistemi;
   d)  monumenti  naturali,  intesi  quali singoli elementi o piccole
superfici dell'ambiente naturale di particolare pregio  naturalistico
e scientifico, che devono essere conservati nella loro integrita';
   e)  altre  zone  di particolare rilevanza naturale e ambientale da
sottoporre comunque a regime di protezione.
  2. Su aree appartenenti ad uno stesso ambito territoriale  comprese
nel  piano  generale  delle  aree  protette  possono essere istituiti
diversi regimi di tutela.
  3. Il piano generale delle aree protette di interesse  naturale  ed
ambientale  costituisce  il  quadro di riferimento per gli interventi
regionali di cui al precedente primo comma e  di  indirizzo  per  gli
atti  di  programmazione di livello regionale e locale che riguardino
comunque le aree protette ai sensi della presente legge.".